Statuto

 

Art. 1 Denominazione e sede.

È costituita un’Associazione universitaria denominata “UNItrapani”. L’Associazione ha sede presso la residenza universitaria in via Lungomare Dante Alighieri.

Art. 2 – Finalità e scopi.

L’Associazione non ha fini di lucro e non è espressione di alcun movimento o partito politico. Essa è finalizzata esclusivamente alla promozione di attività di natura formativa, culturale e ricreativa a beneficio degli studenti iscritti presso il polo universitario di Trapani. In particolare, l’Associazione si propone quanto segue:

a) realizzare occasioni di formazione e confronto su ogni argomento di possibile interesse (forum, convegni, seminari, proiezione di film e documentari);

b) offrire momenti di crescita culturale (spettacoli di musica, danza e teatro, mostre personali e collettive di arte visiva);

c) essere luogo d’incontro, socializzazione e dialogo tra gli studenti e tra questi ultimi ed il corpo docenti (competizioni sportive, concorsi a tema, meeting universitari);

d) attuare ogni iniziativa meritevole, anche in collaborazione o compartecipazione di qualsiasi ente o associazione che condivida le motivazioni e finalità suddette.

Art. 3 – Durata.

La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 4 – Adesione all’Associazione.

L’adesione all’Associazione è aperta a tutti gli studenti iscritti ad un corso di laurea attivo presso il polo universitario di Trapani che intendano partecipare alle attività dell’Associazione stessa nel rispetto del presente statuto e delle leggi vigenti. Sono soci le persone che richiedono e sottoscrivono l’apposita domanda di adesione ratificata dal Consiglio direttivo.

Art. 5 – Categorie di soci.

Gli associati dell’UNItrapani si distinguono in:

- soci fondatori

- soci ordinari

- soci sostenitori

- soci onorari

a) I soci fondatori sono i promotori che figurano nell’atto costitutivo dell’Associazione.

b) I soci ordinari sono gli studenti iscritti ad un corso di laurea presso il polo universitario di Trapani che aderiscono all’Associazione secondo le modalità di cui all’art. 4.

c) I soci sostenitori sono le persone che, pur non rientranti nella categoria di cui alla lett. b) del presente articolo, condividono le finalità ed attività promosse dall’Associazione ed intendono aderirvi prestando la propria collaborazione.

d) I soci onorari sono le persone o gli Enti che, in virtù del loro particolare titolo o contributo, vengono dichiarati tali dall’Assemblea.

Art. 6 – Diritti degli associati.

Tutti i soci hanno diritto a:

- partecipare, nel rispetto delle norme previste, a tutte le attività dell’Associazione;

- partecipare e votare all’Assemblea generale;

- avanzare proposte, suggerimenti, reclami ed essere informati sulle deliberazioni prese dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 – Obblighi degli associati.

Tutti i soci sono tenuti a:

- osservare le norme del presente Statuto;

- far affermare e conoscere gli scopi dell’Associazione e contribuire a definirne e realizzarne gli obiettivi;

- partecipare, se non oggettivamente impediti, alle sedute regolarmente convocate degli organi di cui fanno parte.

Art. 8 – Decadenza della qualità di socio.

La decadenza della qualità di socio può essere dichiarata dall’Assemblea qualora il socio interessato svolga attività in contrasto con i fini statutari, impedisca lo svolgimento delle attività sociali o, in qualunque modo, danneggi moralmente e/o economicamente l’Associazione.

Art. 9 – Organi.

Sono organi dell’Associazione:

- il Consiglio Direttivo

- l’Assemblea generale

- il Presidente e il Vice-Presidente

- il Tesoriere

Art. 10 – Assemblea generale.

L’Assemblea generale è composta da tutti i soci. Essa si riunisce due volte all’anno nonché su iniziativa del Consiglio direttivo o richiesta presentata a quest’ultimo firmata da almeno un quinto dei soci. L’Assemblea generale ha il compito di:

a) approvare il programma generale delle attività dell’Associazione;

b) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;

c) nominare il Presidente, il Vicepresidente e il Tesoriere;

d) deliberare le modifiche dello Statuto;

e) deliberare su ogni altro argomento d’interesse per l’Associazione.

Salvo specifiche disposizioni, l’Assemblea generale è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti e delibera a maggioranza qualificata dei presenti. L’Assemblea generale è presieduta dal Presidente dell’Associazione o da chi ne fa le veci. Essa è convocata mediante affissione dell’avviso nella bacheca della Facoltà, almeno quattro giorni prima della data fissata per la seduta. L’avviso deve riportare l’ordine del giorno, la data, l’ora e la sede della riunione. Inoltre la convocazione delle assemblee va comunicata via e-mail a tutti i soci. Ogni socio ha diritto ad un solo voto, ed è ammessa la delega fino ad un massimo di tre.

L’Assemblea generale elegge, una volta l’anno, il Consiglio Direttivo, al cui interno verranno stabilite le cariche di Presidente, Vicepresidente e Tesoriere. Per la validità della deliberazione è necessaria la presenza della maggioranza qualificata dei soci e il consenso della maggioranza qualificata dei presenti sino alla seconda votazione, nelle votazioni successive è sufficiente la maggioranza assoluta. Per la prima volta le suddette cariche vengono nominate nell’atto costitutivo.

Art. 11 – Consiglio Direttivo.

Il numero dei componenti del Consiglio Direttivo non può essere superiore a dieci. Sono eletti i candidati che ricevono il maggior numero di voti, fatte salve la quota di riserva di numero uno e la quota massima di numero quattro componenti per ciascun corso di laurea. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica un anno e sono rieleggibili. Le loro funzioni si protraggono, comunque, oltre la data di scadenza del mandato fino alla prima Assemblea, che deve provvedere a nuove elezioni.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, tutte le volte che quest’ultimo lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi componenti. Esso è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente e ha il compito di:

a) pianificare ed organizzare le singole attività dell’Associazione;

b) gestire il patrimonio dell’Associazione;

c) deliberare in merito ad ogni altro argomento d’interesse per l’Associazione.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di due terzi dei suoi componenti e delibera a maggioranza qualificata dei presenti.

Art. 12 – Presidente e Vicepresidente.

Il Presidente resta in carica un anno ed è rieleggibile. Egli ha la rappresentanza dell’Associazione nei confronti dei terzi, firma gli atti, convoca e presiede le sedute dell’Assemblea generale e del Consiglio direttivo, cura l’esecuzione delle deliberazioni consiliari, sovrintende al buon andamento ed all’amministrazione dell’Associazione, esercita i poteri e le funzioni per i quali abbia avuto delega dal Consiglio Direttivo.

Il Vicepresidente resta in carica un anno ed è rieleggibile. Egli ha il compito di coadiuvare il Presidente nello svolgimento delle sue mansioni ed esercita le funzioni di quest’ultimo in caso di sua assenza.

Art. 13 – Tesoriere.

Il Tesoriere resta in carica un anno ed è rieleggibile. Egli è depositario dei fondi dell’Associazione, di cui è il diretto responsabile. Risponde del proprio operato di fronte al Consiglio Direttivo.

Art. 14 – Patrimonio.

Il patrimonio dell’Associazione è costituto da:

- contributi volontari degli associati;

- eventuali contributi erogati dagli enti universitari;

- eventuali entrate per servizi e attività prestate dall’Associazione.

Art. 15 – Modifiche allo Statuto.

Il presente Statuto è modificato dall’Assemblea generale. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza dell’intero Consiglio Direttivo ed il consenso di almeno tre quarti dei soci.

Art. 16 – Norma di rinvio.

Per quanto non contemplato nel presente Statuto, si applicano, in quanto possibile, le norme vigenti in materia.